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Lo Statuto

STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

A.M.A.d.  O.D.V.

(ASSOCIAZIONE MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE) 

ART. 1 (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: A.M.A.d – ASSOCIAZIONE PER LA MALATTIA DI ALZHEIMER E ALTRE DEMENZE – ODV che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in via Schiavonetti n. 8, presso l’Associazione “Questa Città”nel comune di Bassano del Grappa.

L’Associazione si è costituita in data 1 settembre 2004 per volontà di persone e famiglie che si erano confrontate o si stavano confrontando con la demenza.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L’organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’ organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell’interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività) 

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di assistere i malati e i loro familiari

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs.117/2017 sono :

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* assistere e sostenere specificatamente tutti i malati di Alzheimer e di altre demenze e i loro familiari divenendone, inoltre, un punto di collegamento e coordinamento;

* attivare tutte quelle iniziative ritenute utili e/o opportune per migliorare le condizioni socio-assistenziali ed umane delle persone malate di demenza e delle loro famiglie (sostegno psicologico e assistenziale ai familiari, sostegno reale ai malati ecc.);

c)prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* stimolare la ricerca sulle cause, sulla prevenzione, sull’assistenza e sulla terapia della malattia di Alzheimer;

* individuare i problemi e organizzare interventi mirati (singoli o di gruppo) per la loro soluzione;

d)educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* informare, formare  e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte per una loro concreta attivazione nella realtà locale;

i)organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* offrire occasioni di incontro informale e di socializzazione alle famiglie, individuare e approfondire tematiche inerenti ai problemi quotidiani che le stesse incontrano ed eventualmente richiedere incontri di gruppo con professionisti del settore . (Spazio di confronto cui far riferimento).

  1. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco; mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

* rappresentare i malati e le loro famiglie presso le Istituzioni pubbliche e private. Fornire una corretta conoscenza delle modalità di accesso ai servizi e alle strutture pubbliche in collaborazione con le Istituzioni che perseguono obiettivi analoghi;

* tutelare i diritti dei malati e dei loro familiari intervenendo nelle specifiche situazioni anche per ottenere una migliore legislazione e una più adeguata politica  socio-sanitaria;

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 7 del D. Lgs. 117/17.

L’organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto ed in particolare dell’ULSS di competenza. 

ART. 6 (Ammissione) 

Sono associati dell’organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato, ratificata dall’assemblea nella prima riunione utile. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.

L’ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o esclusione (vedi art. 9).

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati dell’associazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
  • votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purchè in regola con il pagamento della quota associativa;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio di esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 31;
  • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;

gli associati dell’associazione hanno il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile. 

ART. 8 (Qualità di volontario) 

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti e alle condizioni prevalentemente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario. 

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione.

L’associato può essere escluso senza essere preventivamente ascoltato quando non abbia versato la quota associativa per due esercizi consecutivi;

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato (fatto salvo quanto previsto dal precedente capoverso) e ratificata nella prima assemblea utile.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario. 

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’organizzazione:

  • Assemblea degli Associati
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Segretario-Tesoriere
  • Organo di controllo da nominare al verificarsi delle condizioni di legge

Tutte le cariche sociali sono gratuite. 

ART. 11 (L’Assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti gli associati.

ART.12 (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;
  • nomina e revoca, quando previsto l’organo di controllo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi dell’Art.28 del Codice del Terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • ratifica la delibera del Consiglio Direttivo sull’ammissione e sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Convocazione) 

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, su domanda motivata, su richiesta firmata da almeno 1/10 degli associati o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta contenente l’ordine del giorno spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail 

ART. 14 (Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. E’ ammessa la votazione in proprio o per delega. 

ART. 16 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di almeno 5 membri eletti dall’assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Presidente dell’associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

  • Nomina al suo interno il Presidente dell’organizzazione;
  • Nomina al suo interno il Vice Presidente dell’organizzazione;
  • Nomina il Segretario Tesoriere;
  • Nomina il Comitato Scientifico;
  • Amministra l’associazione;
  • Attua le deliberazioni dell’assemblea;
  • Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale e li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  • Predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  • È responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts, qualora operativo, previsti dalla normativa vigente;
  • Disciplina e delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di cessazione dalla carica di un amministratore, per qualsiasi motivo, il Consiglio provvede a cooptare un nuovo amministratore che resta in carica fino alla prima assemblea successiva alla cooptazione.

ART. 17 (Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei voti dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo nella prima seduta utile in merito all’attività compiuta in caso di urgenze.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni. 

ART. 18 (Il Segretario Tesoriere) 

Il Segretario – Tesoriere ha il compito del disbrigo delle pratiche amministrative, in particolare:

  • redige e conserva i verbali delle Assemblee e del Consiglio;
  • è responsabile della custodia e dell’ordine degli atti d’ufficio;
  • si occupa della contabilità, dei rendiconti da presentare al Consiglio Direttivo, della cassa e del rapporto con le banche.

Pur conservando la responsabilità, il Segretario-Tesoriere può essere aiutato nei suoi compiti da soci volontari.

Il Segretario-Tesoriere deve essere socio. 

ART. 19 (Organo di controllo)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto  dei  principi  di  corretta  amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all’art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 (Comitato Scientifico)

Il Consiglio direttivo nomina l’eventuale Comitato Scientifico che sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Il  numero dei membri, la durata della carica e le competenze saranno determinati dal Consiglio stesso.

I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere scelti tra persone particolarmente qualificate e/o esperte. 

ART. 21 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un’apposita voce di bilancio, previste fino all’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore. 

ART. 22 (I beni) 

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli associati. 

ART. 23 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24  (Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del  D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. 

ART. 25 (Bilancio sociale) 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. 

ART. 26 (Convenzioni) 

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione. 

ART. 27 (Personale retribuito)

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione. 

ART. 28 (Responsabilità ed assicurazione degli associati)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per infortuni, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 29 (Responsabilità della associazione)

L’associazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. 

ART. 30 (Assicurazione della associazione)

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa. 

ART. 31 (Devoluzione del patrimonio) 

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. 

ART. 32 (Libri sociali) 

L’organizzazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  2. registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di amministrazione e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al consiglio direttivo   

ART. 33 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 34 (Norma transitoria) 

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo.

A decorrere del termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.